Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Botticino relativo a “Nuovi aggiornamenti sui ricorsi relativi alle cave”.

Pubblicata in data 19 novembre 2018 una nuova sentenza del TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in relazione ai ricorsi relativi all’A.T.E. O2 (destra Rino) presentati da Stella del Nord, Eredi Martinelli Divisione Cave S.r.l. e da Q.R. S.r.l.:  tre ricorsi del 2014 per annullamento del verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20 gennaio 2014 di approvazione degli indirizzi sulla procedura di assegnazione delle concessioni amministrative delle aree estrattive del bacino marmifero di Botticino e del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 febbraio 2014 di presa d’atto della deliberazione della Giunta comunale n. 9/2014; tre ricorsi del 2017 per annullamento della deliberazione n.31 del 31 luglio 2017, con la quale il Consiglio Comunale di Botticino ha approvato i criteri per l'affidamento a terzi delle aree di cava di proprietà comunale rientranti nell'ambito dell'A.T.E.O2 (destra Rino) del Piano Cave della Provincia di Brescia, e della comunicazione del Sindaco di Botticino, rubricata al n. 29 della seduta del Consiglio Comunale di Botticino del 31 luglio 2017.

Il TAR, sezione di Brescia, si è pronunciato respingendo i ricorsi del 2014, in quanto è venuto meno l'interesse dei ricorrenti per i provvedimenti impugnati, perché di fatto soppiantati nella loro efficacia da quelli successivamente adottati dal Comune di Botticino nel 2017. Per quanto riguarda i ricorsi del 2017, le varie censure poste dai ricorrenti sono state respinte, ad eccezione di un unico punto: è stata infatti accolta la doglianza relativa all’identificazione del lotto unico, perché non correttamente motivata e infatti la sentenza dichiara “fermo restando che non è escluso che, ove meglio circostanziata e documentata, essa sia potenzialmente idonea a rendere ragionevole ipotizzare una coltivazione coordinata, fissando tempi e modi per consentire lo sfruttamento delle residue disponibilità sui terreni di proprietà privata e giustificare la scelta di individuare un unico operatore sulla proprietà pubblica che, esaurito il materiale escavabile dalla proprietà privata, sarebbe destinato a restare il solo attivo nell’ambito.”

La complessità della questione nasce dal fatto che il bacino di coltivazione dell’ambito ATEO2 è caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà comunale e di aree di proprietà privata, intestate alle aziende ricorrenti. Il tentativo di suddividere in lotti era stato fatto dal Comune, ma presentava il problema dei lotti interclusi e considerando che le proprietà private da scavare riservano poche migliaia di metri cubi, con il lotto unico poteva essere più semplice l'adozione di un lotto unico e l’adozione di piani coordinati.

“La questione del lotto unico è complessa, soprattutto nell'ambito dell'ATE O2, non è interesse di questa Amministrazione protrarre le vertenze legali”dichiara il Sindaco Donatella Marchese “stiamo valutando le modalità di riemissione della Delibera e abbiamo avviato un confronto con le Commissioni preposte e i consulenti, avvocati e geologo, per identificare la soluzione più corretta, tra cui anche l’ipotesi di una procedura ristretta che preveda a monte una richiesta di manifestazione di interesse e la verifica dei requisiti.”. Resta il problema di come mettere a gara lotti interclusi, il Comune aveva individuato nel lotto unico la possibilità per evitare questo ostacolo, poiché vi è un unico accesso a tutti dalla proprietà comunale. Il TAR ha respinto la principale richiesta delle ditte che riguardava proprio la possibilità di affidare direttamente a loro le concessioni in virtù delle particolari condizioni di fatto.