Le indicazioni emerse dopo l’incontro in Prefettura dei sindaci in relazione alle attività produttive e commerciali:

- BAR: Bar sono chiusi dalle ore 18.00 alle 06.00. Stessa regola per i bar all’interno dei centri commerciali. E’ fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione. I locali che esercitano anche attività di somministrazione pasti dotati di cucina possono continuare a svolgere esclusivamente tale attività anche dopo le 18.00. Per chiarimenti sulle tipologie di esercizi pubblici nel settore della somministrazione vedi Regolamento Locale di Igiene – tipo (ex art.- 53 della L.R. 26 Ottobre 1981, n. 64)
- TABACCHERIE le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18.00 alle ore 06.00
- LOCALI NOTTURNI e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico (pub, sale giochi in generale): chiusi dalle ore 18.00 alle 06.00
- RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PIADINERIE, PASTICCERIE Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio
- CENTRI COMMERCIALI all’interno dei centri commerciali di grandi dimensioni non sono soggetti all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente.
- ATTIVITA’ COMMERCIALI. Per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti vendita di generi alimentari.
- MERCATI (anche al chiuso). Per i mercati (anche al chiuso) è disposta la chiusura solo nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti vendita di generi alimentari. E’ fatta salva la facoltà dei Sindaci di adottare proprie ordinanze limitate nel tempo ed ai sensi dell’art. 50 del Dlgs.vo 267/2000 per i mercati settimanali che si svolgono in giorni diversi da quelli sopra indicati soprattutto nelle ipotesi di particolare assembramenti
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE per queste ed ogni evento che prevede l’assembramento di persone si dispone la chiusura
- PISCINE E PALESTRE Rientrano tra le ipotesi di cui alla lettera c) dell’ordinanza ministero-regione e quindi fanno parte le palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere e centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. E’ consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti che appartengono alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o serie equiparabili.