A tal proposito si precisa che:
📌 lo svolgimento dello sport e delle attività motorie all'aperto è consentito solo individualmente con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, potendo la persona permanere fuori dalla propria abitazione o domicilio per un tempo massimo, comprendente anche il rientro, di 15 minuti, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
📌 è consentita l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, potendo la persona permanere fuori dalla propria abitazione o domicilio per un tempo massimo, comprendente anche il rientro, di 15 minuti,
con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
📌 sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici;
📌 deve comunque essere garantita e rispettata la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro;
📌 salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle prescrizioni di cui ai precedenti terzo e quarto paragrafo, saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e verrà loro comminata una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 (cinquemila);
📌 la conferma della propria Ordinanza n. 55 in data 12 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020”, disponendo che anche l'attività di ristorazione con consegna a domicilio è vietata;
📌 negli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste, come i tabaccai, che sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 (rivendita di generi di monopolio e di valori bollati) vige il blocco immediato di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);
📌 fatta salva la percorrenza per situazioni da motivare determinate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, ovvero dalla necessita di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, da dimostrare con idonea autocertificazione alle Forze di Polizia, ogni spostamento è vietato;
📌 non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese
le seconde case utilizzate per vacanza.
L'ordinanza è efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 15 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.