Per effetto della proroga, ex art. 103 comma 2. del D.L. n.18/2020, non possono rivestire carattere di urgenza le domande di rinnovo dei titoli di polizia giunti a scadenza nel periodo tra il 15 gennaio u.s. e il 31 luglio p.v., atteso che essi conservano la loro validità fino al 29 ottobre p.v.
La proroga dei novanta giorni, oltre il 31 luglio 2020, fino ad ottobre, di tutti i titoli di Polizia (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti riabilitativi) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n, 110 del 29 aprile c.a. (Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020).
Il provvedimento segue il pacchetto “CURA ITALIA” per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Il Decreto in esame, in buona sostanza, aveva già prorogato i titoli di Polizia (porto d’armi) “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Con le nuove disposizioni, invece, tutte le autorizzazioni di Polizia sono prorogate nella loro validità per i 90 giorni successivi dalla cessazione stato emergenza, fissata al 31 luglio 2020, tra cui porto d’arma per difesa personale, per uso caccia, sportivo, proroga fino a fine ottobre 2020.